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Etichettatura

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Informazioni sugli alimenti ai consumatori

Una guida pratica per aiutare le aziende alimentari

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La SSICA offre alle proprie aziende contribuenti un servizio gratuito di assistenza tecnico-giuridica per la correzione e l’ottimizzazione dell’etichettatura dei propri prodotti alimentari, con riferimento alle informazioni obbligatorie e volontarie conformi alle vigenti normative europee e nazionali.

Realizzare un’appropriata informazione per i consumatori ai propri prodotti alimentari è una attività complessa e multidisciplinare. Essa affonda le sue radici in altre discipline, a loro volta complesse e specialistiche, quali il marketing, la legislazione alimentare e la tecnologia alimentare. Inoltre, il momento dello sviluppo dell’etichettatura avviene quasi sempre alla fine di un processo lungo e complicato. Tale processo è costituito da fasi ed attività aziendali che hanno assorbito prepotentemente risorse e tempo dell’operatore, il risultato non è sempre all’altezza delle aspettative.

Etichettatura degli alimenti – Normativa

Nella sua comunicazione sul futuro del mondo rurale, la Commissione europea ha posto l’accento sulla politica di qualità dei prodotti alimentari. Gli obiettivi sono volti a:

  • determinare un sistema di protezione;
  • stabilire particolari disposizioni di carattere settoriale ritenute necessarie per l’attuazione della politica comunitaria;
  • garantire la protezione dei consumatori contro le frodi e la correttezza delle operazioni commerciali. 

Questi aspetti rappresentano gli obiettivi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura degli alimenti. Non si tratta di novità, in quanto la materia era già stata disciplinata da precedenti disposizioni.

Occorre tuttavia evidenziare che talune regolamentazioni comunitarie nel settore agricolo disciplinano anche la relativa etichettatura. Esse sono adottate essenzialmente per risolvere  problemi agricoli che solo indirettamente possono presentare utilità per l’informazione dei  consumatori. Pertanto la materia rimane subordinata a quella relativa all’informazione del consumatore in quanto le norme relative alla informazione ed alla protezione dei consumatori prevalgono sulle altre. 

Il mancato coordinamento tra i due settori (agricolo e commerciale) non ha contribuito e non contribuisce a creare quella situazione di chiarezza che i consumatori si  aspettavano. Il regolamento sembra dettato per favorire determinati adempimenti aziendali piuttosto che creare le condizioni per favorire l’informazione e la protezione dei  consumatori. 

Normativa dell’Etichettatura degli alimenti in Italia

Si pensi alla regolamentazione di taluni vini, VQPRD, che ha reso volontaria la loro denominazione di vendita, privilegiando il nome geografico riconosciuto e il comportamento dei  produttori che applicano questo principio su tutti i vini come se l’uso della parola “vino”  fosse un elemento di discredito. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, infatti, prescrive l’obbligo della  indicazione della denominazione dei prodotti, senza alcuna esclusione.

Il paragrafo 4 dell’articolo 17 del regolamento esclude che il nome geografico possa sostituire la denominazione del prodotto.  Laddove una specifica misura al riguardo si è rilevata necessaria, detto regolamento ha precisato la  deroga, quali le misure riportate negli articoli 1 e 49. Nel caso suddetto non sono previste deroghe  e il Regolamento (UE) n. 1169/2011, essendo finalizzato alla protezione ed alla informazione dei  consumatori, prevale su quelli di natura agricola. 

La situazione del nostro Paese non è molto diversa da quella degli altri Stati membri della  UE. In tutti i Paesi pullulano studi legali per le imprese, come se le norme comunitarie fossero state  dettate solo per le imprese. Le esigenze dei consumatori vengono considerate solo in presenza di  scandali, che non risolvono i problemi ma li aggravano perché i consumatori non sono in condizione  di comprendere quel che accade. Spontaneamente il consumatore giudica i problemi sotto il punto  di vista sanitario. Il comportamento delle amministrazioni pubbliche non sempre è tale da garantire  idonea informazione. 

Linee guida, una necessità del mercato

Ecco la necessità della presenza di guide sul mercato che aiutino tutti a capire e rispettare le  norme. 

I tentativi effettuati finora sono solo una esposizione del contenuto del  regolamento, senza aggiungere spiegazioni comportamentali.

Il lavoro che è stato affrontato dal dottor Alfonso Sellitto esce da questa situazione ed offre,  da una parte, all’operatore le informazioni di cui ha bisogno per informare adeguatamente il  consumatore e, dall’altra, soddisfa anche le esigenze di quest’ultimo, tese a comprendere il  significato di determinate espressioni utilizzate nella prassi commerciale.

Gli OSA hanno l’abitudine di seguire, tramite l’indirizzo degli uffici marketing, i  comportamenti delle altre aziende concorrenti piuttosto che rispettare le disposizioni delle norme  applicabili. Basti pensare a quello succede nella etichettatura del “senza”. Risulta più importante la  disinformazione dicendo ciò che non c’è o non è stato fatto nella fabbricazione di un prodotto  piuttosto che l’informazione dicendo quello che nella realtà è stato fatto e che interessa al  consumatore.  

La materia è ampia ed è collocata in ambiti diversi, secondo le finalità che s’intende  raggiungere: la salute, l’ambiente, il consumatore. Queste esigenze si sono manifestate gradualmente e, talvolta, in maniera non uniforme. 

Come si rileva dall’attenta lettura del regolamento, la finalità fondamentale è quella di garantire la libera circolazione comunitaria delle merci attraverso la determinazione di regole uniche. Queste regole dovrebbero essere osservate da tutti gli operatori nello stesso modo. 

Purtroppo, piuttosto che osservare quanto deciso a livello comunitario, si creano situazioni alternative tese alla protezione del prodotto nazionale sulla base di caratteristiche non veritiere. Queste caratteristiche sono legate alle qualità dell’arte degli operatori che si prodigano ad offrire ai consumatori prodotti di qualità.

Qualità dei prodotti italiani: apparenza e regole

La qualità della produzione alimentare italiana deriva essenzialmente dalla capacità degli  operatori di saper produrre a partire da qualsiasi materia prima. Le materie prime contribuiscono in  parte al raggiungimento della qualità del prodotto finito. La qualità del prodotto è data dalla tecnica di produzione e dalla eventuale manualità di cui ci si avvale. 

Gli interventi operati nel nostro Paese hanno capovolto il sistema, dando ai consumatori  un’immagine diversa, l’illusione che la qualità sta solo nei campi. 

Il consumatore ha bisogno di regole certe e chiare in modo da poter fare scelte oculate nell’acquisto di alimenti necessari per il sostentamento della famiglia. È questo uno degli aspetti  fondamentali richiamati dal regolamento nell’articolo 13, nel quale viene espressamente  evidenziato che

“le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in  modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili”.

Si tratta di  un concetto semplice, facile da applicare. Eppure, talvolta, si fa fatica ad individuare immediatamente  la data, che è una delle indicazioni più importanti e utili per il consumatore. 

Guida pratica all’etichettatura alimentare

La pubblicazione del dottor Sellitto, sotto questo punto di vista, offre dei vantaggi, perché  riporta le risposte ai numerosi quesiti pervenuti alla Stazione Sperimentale di Parma nelle materie  di competenza. Le risposte sono chiare e sono corredate delle relative domande, che consentono di  avere il quadro completo dei diversi problemi che talvolta creano difficoltà operative ai produttori. 

Avere un punto di riferimento, nella gestione della propria attività, è una grande utilità, soprattutto quando si è consapevoli che le risposte fornite sono frutto di esperienza maturata in  ambienti dove i problemi sono quotidianamente vissuti e dove lo scambio di idee tra esperti e tecnici  è continuo. 

L’auspicio che si può fare è che detto lavoro sia utilizzato dagli operatori dei settori  interessati per la soluzione dei loro dubbi, allo scopo di garantire una più corretta informazione dei consumatori. I tecnici della Stazione Sperimentale sono sempre a disposizione degli operatori per aiutarli a rispettare le norme vigenti e a realizzare una etichettatura che consenta ai consumatori  scelte coerenti. 

Roma, Giugno 2020 Giuseppe De Giovanni

 

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Etichettatura degli Alimenti

Guida pratica

 

Introduzione

Il successo di un prodotto alimentare sul mercato dipende da tanti fattori, alcuni dei quali sono sotto il controllo dell’operatore, come la progettazione, la trasformazione, il confezionamento, la formula commerciale; altri fattori risultano fuori dalla sua portata: i fenomeni climatici che  possono favorire o danneggiare una determinata coltivazione, le tendenze di mercato, sempre più  condizionato dai cosiddetti “influencer”, le congiunture economiche, sempre meno prevedibili. 

Dopo anni di consulenza alle aziende in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori,  riteniamo di poter affermare che realizzare un prodotto eccellente non assicura il successo se esso non è sostenuto da una appropriata presentazione, che parta da una efficace e corretta  etichettatura degli alimenti. 

Realizzare una corretta ed appropriata informazione per i consumatori sui prodotti alimentari, è una attività complessa e multidisciplinare. Questa va affrontata, se possibile, con un gruppo  multidisciplinare, ispirandosi ai più moderni sistemi di gestione organizzativi, ovvero sviluppando le  etichette con metodo scientifico e procedendo secondo lo schema di seguito raffigurato. 

etichettatura schema
Figura 1 – Schema di gestione dell’etichettatura 

A tale scopo è fornito uno strumento concreto per la  progettazione, la verifica e l’approvazione dell’etichetta da parte del team preposto. 

Il regolamento

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 (di seguito “Regolamento”) oltre a garantire un

elevato  livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti”,

ha l’ambizioso obiettivo di

fornire al consumatore finale le basi per effettuare scelte consapevoli”,

tenendo conto delle differenze di percezione al momento della spesa. Se correttamente applicato, fornisce all’operatore del settore alimentare, gli strumenti per “dialogare” con il consumatore, che oltre ad  essere semplicemente informato, deve essere posto nelle condizioni di scegliere i prodotti  alimentari da acquistare in maniera consapevole. 

La consapevolezza dell’acquisto si costruisce soltanto fornendo al consumatore indicazioni  “utili” e “qualificate”, quindi limitate e ponderate.

Il Regolamento assolve pienamente tale obiettivo, imponendo di fornire informazioni correttamente pensate per il consumatore quali la  dichiarazione nutrizionale, la lista delle sostanze che provocano allergie o intolleranze, le indicazioni  relative al paese d’origine o al luogo di provenienza, le condizioni di conservazione o d’uso, l’eventuale periodo di consumo dopo l’apertura della confezione, ecc., ma soprattutto perfeziona  le regole relative all’utilizzo delle indicazioni (claims) nutrizionali e salutistiche, aprendo sicuramente  un campo di battaglia dove si fronteggeranno le sfide commerciali delle aziende più innovative in  materia di informazione al consumatore. 

Il Regolamento ha portata generale,

volta a garantire la corretta informazione su tutti gli  alimenti, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati  Membri, come stabilito dall’articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea  (TFUE), e non richiede interventi dell’ordinamento nazionale.

La formulazione del Regolamento  impedisce agli Stati membri di adottare misure nazionali su materie da esso espressamente armonizzate. Gli Stati membri possono, tuttavia, adottare disposizioni nazionali concernenti materie  non specificamente armonizzate dal Regolamento purché consentite dall’UE e non vietino,  ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.

Le  eventuali proposte nazionali, prima di essere decise, devono essere sottoposte al vaglio della  Commissione UE e degli altri Stati membri. In tal senso, ad esempio, l’Italia ha adottato  provvedimenti legislativi per l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza  per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattieri caseari3, il riso4, la semola di grano  duro per la pasta 5, il pomodoro 6 e la carne suina trasformata. Questi cinque Decreti  interministeriali del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministro dello  Sviluppo Economico si applicano fino al 31 dicembre 20228, “in via sperimentale”, e se del caso  prorogati, e contengono, inoltre, la clausola di “mutuo riconoscimento”, ovvero la limitazione dell’applicazione ai prodotti fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano. Maggiori dettagli  saranno esplicitati nel paragrafo dedicato al paese d’origine o al luogo di provenienza.

Etichettatura 9 e etichetta 10

Per etichettatura 9 s’intende qualunque indicazione (menzione, marchio, immagine o  simbolo) che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio (documento, avviso,  etichetta, nastro o fascetta) che accompagna o si riferisce a tale alimento. A sua volta, la definizione  di etichetta 10 assume il significato di segno (marchio, immagine o altro) scritto (stampato,  stampigliato, marchiato, impresso) sull’imballaggio (sul contenitore di un alimento) o che accompagna detto imballaggio o contenitore. In altre parole, l’etichetta rappresenta la “carta di  identità” dell’alimento contenente tutte le informazioni per il corretto riconoscimento.  Il Regolamento ha abrogato la Direttiva 2000/13/CE che disciplinava l’etichettatura e la  presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità, il cui contenuto era attuato in  Italia con il Decreto Legislativo del 27.01.92 n. 109.  

L’operatore: chi è e quali sono le sue responsabilità

Tra le principali novità dei requisiti puntuali delle informazioni, il Legislatore europeo, con  il Regolamento, ha dato ampio spazio alla responsabilità delle informazioni sugli alimenti, stabilendo che il responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore

con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione” (art. 8).

Tale operatore ha la responsabilità di assicurare la presenza e  l’esattezza delle informazioni, conformemente alla normativa. Sono responsabili anche gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti ma che conoscono o presumono di conoscere, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti (ad esempio intermediari, distributori, commercianti ecc.), la non  conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti. Ciò vale anche quando,  nell’ambito delle imprese che controllano, essi non modificano le informazioni che accompagnano  un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro  modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare  scelte consapevoli.

Di conseguenza l’identificazione dei soggetti corresponsabili, da parte delle autorità competenti al controllo, non può che avvenire attraverso la valutazione complessiva delle  responsabilità concorrenti alla commercializzazione dell’alimento.

Lo scopo di questa guida

Questo libro, esaminando la regolamentazione delle informazioni obbligatorie e volontarie relative all’etichettatura degli alimenti, intende fornire un ausilio “tecnico” a tutti i soggetti della  “filiera alimentare”, in primis ai produttori, per evitare che incorrano nell’applicazione di sanzioni a volte devastanti per la propria attività, ma anche per permettere loro di sfruttare l’opportunità di  attirare l’attenzione del consumatore ed esercitare la giusta “leva” comunicativa per vendere  “consapevolmente” il prodotto senza ricorrere a inutili strumenti che possono creare sfiducia nel  consumatore.  

Ma esso si rivolge anche ad altri attori della filiera, quali: 

  • i distributori e commercianti, che si trovano a fronteggiare le richieste di chiarimenti e le  contestazioni dei consumatori; 
  • i professionisti della consulenza tecnica e gli studi legali, a cui spesso manca il supporto tecnico per svolgere in maniera efficace la propria attività;
  • gli organi di controllo, per aiutarli ad adottare, senza incertezze, decisioni che a volta hanno  un impatto assai pesante sul mercato e sul consumo di alimenti, ecc. 

Esso è destinato, infine, anche, a costituire, per i consumatori, una guida preziosa per  orientarsi in una materia spesso ostica, mettendoli in condizione di ricevere una informazione  corretta e chiara, grazie alla quale poter quindi, esercitare pienamente il proprio diritto ad effettuare  scelte di acquisto consapevoli, obiettivo primario del Regolamento, ma nello stesso tempo ridurre i  sospetti e le proteste nei riguardi dei produttori, frutto proprio della scarsa conoscenza delle norme.  

Le informazioni fornite e le indicazioni esposte non costituiscono un valore giuridico-legale ufficiale, bensì rappresentano una disamina scientifica delle norme citate da parte dell’autore, il  quale non assume alcuna responsabilità per una diversa interpretazione del contenuto e  dell’applicazione delle norme da parte degli enti di controllo e degli organi di giustizia, cui spetta, in  caso di controversia, l’interpretazione ultima.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti possono essere suddivise in quattro diversi gruppi  a seconda della forma di commercializzazione da intraprendere. Si distinguono gli alimenti: 

  1. PREIMBALLATI offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività oppure  commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale; 
  2. NON PREIMBALLATI offerti in vendita al consumatore finale, compresi quelli forniti  dalle collettività, e quelli destinati alla fornitura delle collettività; 
  3. NON DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE O ALLA COLLETTIVITÀ ma all’industria,  agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per  essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati; 
  4. DESTINATI ALLA VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA.

ALIMENTI PREIMBALLATI 

Anzitutto, per una migliore comprensione, si ritiene utile fornire alcune definizioni  normative di carattere propedeutico. 

Che cos’è un alimento preimballato

Per alimento preimballato s’intende l’unità di vendita destinata a essere presentata come  tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato  confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio,  ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o modificare l’imballaggio.

Che cos’è l’etichettatura

Per etichettatura s’intende qualunque indicazione (menzione, marchio, immagine o  simbolo) che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio (documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta) che accompagna o si riferisce a tale alimento.

Questa definizione ci  consente di interpretare in maniera più ampia la prescrizione dell’art. 12, paragrafo 2 del  Regolamento, secondo cui

le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono  direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta”,

dove il termine “direttamente”  determinò, nelle prime letture, l’errata convinzione che l’uso di fascette collegate all’alimento (es.  fascette o sigilli legati con spago ai salumi – crimp seal) non fossero più consentite.

Nella  Comunicazione della Commissione europea del 08/06/2018 il chiarimento è avvenuto precisando che l’art. 12, paragrafo 2 va letto congiuntamente all’art. 2, paragrafo 2, lettera i), dove si stabilisce che

rientra nella definizione di etichetta “qualunque segno, immagine o altra rappresentazione  impressa sul imballaggio o sul contenitore o che accompagna detto imballaggio o contenitore”. Ma  ancora più esplicitamente all’art. 2, paragrafo 2, lettera j), nella definizione di etichettatura si giunge  a comprendere qualunque “avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale  alimento”. 

Informazioni obbligatorie nelle etichette degli alimenti preimballati

Le modalità con le quali gli operatori del settore alimentare garantiscono le informazioni obbligatorie degli alimenti preimballati variano a seconda dei casi:  

  1. sono destinati alla vendita al consumatore finale; 
  2. sono commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, per essere etichettati dal venditore o destinato a essere fornito alla collettività per esservi preparato,  trasformato, frazionato o tagliato. 

Etichettatura vendita al consumatore finale

Nel primo caso, sono obbligatorie le seguenti indicazioni che figurano direttamente sull’imballo o su un’etichetta a esso apposta:

  • la denominazione dell’alimento;  
  •  l’elenco degli ingredienti;  
  •  l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o  intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora  presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata;  
  • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;  
  • la quantità netta dell’alimento;  
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;  
  • le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;  
  • il nome o dalla ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;  i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove prescritto;
  • le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso  adeguato dell’alimento;  
  •  il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di  alcol in volume;  
  • la dichiarazione nutrizionale; 
  • indicazioni obbligatorie complementari per prodotti o categorie di prodotti specifici. 

L’indicazione del lotto o partita di produzione, anche se non contemplata nell’elenco sopra  esposto, è obbligatoria a norma del decreto legislativo n. 231 del 15.12.2017, art. 17 (attuazione  della Direttiva n. 2011/91/UE14), mentre indicazioni integrative possono derivare da normativa  europea o nazionale per specifiche categorie di alimenti (esempio per prodotti della pesca, per  taluni prodotti della salumeria, ecc.), e di recente è stato introdotto l’obbligo delle indicazioni ambientali degli imballaggi

[…]

Etichettatura commercio precedente alla vendita al consumatore finale

Il secondo caso si riferisce alla situazione in cui l’alimento preimballato è commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale. Il prodotto verrà etichettato dal venditore o destinato a essere fornito alla collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

Commercio conto terzi

Con la locuzione “commercializzato in una fase precedente” ci si riferisce ad una diffusa pratica commerciale (trasformazione conto terzi) in cui il prodotto, pronto per essere venduto al  consumatore, è ceduto precedentemente ad un altro operatore, che provvederà ad etichettarlo per essere commercializzato a suo nome oppure a nome di un altro operatore (private label/marche  private).

Collettività

Con il termine “collettività” s’intende

qualunque struttura (compreso un veicolo o un  banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione  in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo  immediato da parte del consumatore finale”.

Informazioni dell’etichetta

L’operatore del settore alimentare deve assicurare che le informazioni di  seguito elencate appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta. In alternativa, dovranno apparire sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto, se si può garantire che tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna

  • la denominazione dell’alimento;  
  • l’elenco degli ingredienti;  
  • l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che può provocare  reazioni negative nei soggetti allergici o intolleranti (All. II del Regolamento); 
  • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;  
  • la quantità netta dell’alimento;  
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;  
  • le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;  
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
  • il paese d’origine o dal luogo di provenienza se prescritto;  
  • le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso  adeguato dell’alimento;  
  • il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di  alcol in volume;  
  • la dichiarazione nutrizionale. 
  •  indicazioni obbligatorie complementari previsti per prodotti o categorie di prodotti a  norma dell’art. 10 e dell’Allegato III del Regolamento; 
  • indicazioni integrative che derivano da normativa europea o nazionale per specifiche  categorie di alimenti; 
  •  indicazioni ambientali degli imballaggi; 
  • lotto o partita19 di produzione. 

A seguito di disposizione nazionale, occorre aggiungere la sede dello stabilimento di  produzione o di confezionamento. Come già precisato in precedenza, essa è subordinata alla già citata clausola di mutuo riconoscimento e quindi non si applica ai prodotti provenienti da altri Stati membri.

[…]


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