In Italia, la normativa di riferimento è il D.Lgs 152 dell’11 Maggio 1999 che va a recepire la direttiva comunitaria 91/271/CEE riguardante il trattamento delle acque reflue urbane.
Oltre a disciplinare gli scarichi fissando i valori limite di concentrazione per le varie sostanze in essi contenute, il D.Lgs 152/99, riporta anche la qualità del corpo idrico destinato a recepirli, prevedendo lo sviluppo delle attività di monitoraggio ed eventualmente di quantificazione del danno ambientale esercitato dall’uomo.
Va poi ricordato il D.M. 198 entrato in vigore il 18 settembre 2002, “Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152″. Esso prevede in particolare la trasmissione ad APAT dalle Regioni e Province Autonome dei dati conoscitivi, di tutte le informazioni e delle relazioni riguardanti la qualità delle acque.
Il 03 aprile 2006 è entrato in vigore il D. Lgs 152/06 «Testo Unico Ambientale» che, riprendendo quanto già introdotto con il precedente D. Lgs 152/99, modifica il panorama normativo in materia di inquinamento idrico, in particolare per quanto riguarda le definizioni di:
Scarico di acque reflue: (art. 74 lettera ff, D. Lgs 152/06): “Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 114”.
Acque reflue urbane: (art. 74 lettera i, D. Lgs 152/06): “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”.
Acque reflue domestiche: (art. 74, lettera g, D. Lgs 152/06): “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.
Acque reflue industriali: (art. 74, lettera h, D. Lgs 152/06): “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque reflue meteoriche di dilavamento”.